Accordo agricolo CH-UE
Il Comitato misto (CM) per l’Accordo agricolo tra Svizzera e UE si è riunito per la 14a volta il 21 novembre 2014, sotto la presidenza dell'UE. Le parti si sono dette soddisfatte dell'attuazione dell'Accordo agricolo e hanno deciso di procedere a uno sviluppo mirato di diversi allegati.
Negli ultimi quattro anni, le disposizioni dell'UE e della Svizzera in ambito fitosanitario (allegato 4) sono state praticamente armonizzate. Mediante decisione del Comitato misto per l'agricoltura esse saranno pertanto riconosciute come equivalenti. Ciò consentirà, tra le altre cose, di agevolare il commercio di piante di agrumi e rispettivi frutti. Considerato il grado di armonizzazione raggiunto per le disposizioni legali applicabili agli Stati terzi, nella decisione viene inoltre sancito il principio del controllo al primo punto d'ingresso, in base al quale i controlli all'importazione di merce assoggettata all'obbligo di controllo e destinata alla Svizzera ma il cui punto d’ingresso è nell'UE saranno, di principio, condotti in detto punto d'accesso e viceversa. Tale adeguamento mira a eliminare l’attuale rischio per la sicurezza che i dispendiosi controlli successivi di merci non controllate provenienti da Paesi terzi comportano, garantendo quindi una migliore protezione della produzione agricola e orticola.
Nel 2015, inoltre, dovrebbe concretizzarsi l'estensione, pendente da tempo, del campo di applicazione dell'allegato 9 (prodotti biologici) al vino e al lievito biologici. Modifiche e aggiornamenti sono previsti anche nei settori delle sementi, dei foraggi, del vino e degli alcolici.
Protocollo n. 2
Il Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio Svizzera-CE del 1972 disciplina il commercio di prodotti agricoli trasformati tra la Svizzera e l’UE. Tale protocollo è stato rivisto nel quadro degli Accordi bilaterali II ed è entrato in vigore nel 2005. Con il 78 per cento delle importazioni e il 62 per cento delle esportazioni, nel 2014 l’UE si riconferma il principale partner commerciale della Svizzera anche per i prodotti agricoli trasformati.
Il Protocollo n. 2 consente alla Svizzera di compensare gli svantaggi di prezzo delle materie prime agricole nel commercio di prodotti agricoli trasformati con l’UE per l’industria alimentare mediante la concessione di contributi d’esportazione per prodotti agricoli trasformati e la riscossione di dazi all’importazione su tali prodotti. Tali misure di compensazione dei prezzi non devono superare le differenze di prezzo delle materie prime agricole esistenti tra Svizzera e UE. Il Protocollo n. 2 contempla i prezzi di riferimento e le differenze di prezzo rilevanti per le misure di compensazione, da verificare, e all'occorrenza modificare, a cadenza almeno annuale.
I prezzi di riferimento sono stati rivisti l’ultima volta il 1° aprile 2015 e allineati nuovamente alle condizioni rilevate sui mercati elvetico e comunitario. Su questa base sono stati adeguati anche i dazi svizzeri sulle importazioni di prodotti agricoli trasformati. Dal punto di vista dell'esportazione occorre tenere in considerazione che le aliquote dei contributi previste dalla legge sul cioccolato per le esportazioni verso l'UE non devono superare le differenze tra i prezzi di riferimento concordate.
Corinne Roux, Pierre-François Righetti, Cordelia Kreft, UFAG, Settore Politica commerciale internazionale, corinne.roux@blw.admin.ch
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